Art. 15 — Norme finali
((Il presente regolamento si applica esclusivamente agli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)). 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 3. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Testo vigente dal 10 dicembre 2014
