Art. 37 — Prove musicali
Il personale che intenda sostenere le prove musicali previste dai precedenti articoli, deve inoltrare specifica istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le prove sono preordinate all'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun ruolo, parte o qualifica, con riguardo all'attivita' effettivamente svolta dal personale in servizio nella banda musicale all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 27 giugno 1987
