Art. 35 — Norme transitorie per il maestro direttore
L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro direttore, puo', a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro direttore della banda, previo il superamento di una prova musicale. L'accertamento sulla corrispondenza delle attivita' svolte alle funzioni proprie del maestro direttore della banda e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 38.
Testo vigente dal 27 giugno 1987
