Art. 2 — Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: "Se" alla parola: "caso" e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche gia' efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti.

Testo vigente dal 26 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-18;238~art2 · fonte del testo