I progetti di fattibilita' sono valutati, ai fini dell'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 2, dalla Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrata allo scopo da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento. La Commissione di cui al comma 1:

  • a)esprime parere sugli schemi tipo di convenzioni stipulate tra le regioni o gli enti locali e gli enti privati che intendono realizzare i progetti;
  • b)verifica lo stato di attuazione degli stessi sulla base di una relazione trasmessa con cadenza semestrale dalle regioni o dagli enti locali di riferimento alla Commissione e avvalendosi di una scheda di monitoraggio predisposta dalla Commissione medesima.

Testo vigente dal 19 novembre 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-19;237~art3 · fonte del testo