Art. 2 — Disposizioni finanziarie
Il programma di assistenza e' finanziato, previa valutazione dei progetti di fattibilita' da parte della Commissione ai cui all'articolo 3, per una quota pari all'ottanta per cento con un contributo dello Stato, disposto dal Ministro per le pari opportunita', pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e per una quota pari al venti per cento con un contributo della regione o dell'ente locale a valere sulle risorse relative all'assistenza.
Testo vigente dal 19 novembre 2005
