Responsabilita' del consegnatario (art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005) Con la consegna delle opere, di cui all'art. 89, il comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione. Il comandante dell'ente puo' fare eseguire sull'infrastruttura esclusivamente le attivita' di manutenzione e non puo' procedere a nessuna trasformazione e modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli impianti installati. La manutenzione consentita e' mirata alla sola sostituzione di componenti e di parti deteriorate. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di inserimento nella programmazione triennale.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art90 · fonte del testo