Art. 70
Contabilita' delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005) I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori, trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza. A corredo di ogni singola fattura sono conservate le copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali, ove previsto, o i buoni di acquisto di cui al comma 5. L'acquisto dei materiali e' regolato da lettera ordinativo fino all'importo di 3.500 euro e da scrittura privata per importi superiori. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura e' attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro e' di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.
Testo vigente dal 7 gennaio 2013
