Contabilita' soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005) Tutte le contabilita' dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo e con i reparti del Genio sono verificate, a cura degli organi esecutivi, prima dell'emissione di ogni acconto nonche' prima del pagamento del saldo. L'autorita' responsabile dell'approvazione del collaudo puo' disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione prima dell'effettuazione delle operazioni di collaudo.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art45 · fonte del testo