Art. 26 — Proposte di programma (art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005)

Le proposte di programma sono avanzate dal Paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali per individuare tutti gli aspetti salienti dell'intervento proposto.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art26 · fonte del testo