Attivita' di controllo sulla gestione delle infrastrutture (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005) La funzione ispettiva e di controllo sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture e' esercitata dal Segretariato generale della difesa/DNA per il tramite di Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili in uso al Ministero della difesa. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente utilizzatore appartiene nei casi di:

  • a)negligente azione di mantenimento delle infrastrutture e utilizzo non conforme alla destinazione d'uso delle stesse;
  • b)mancata tenuta e aggiornamento del fascicolo inventariale e mancato aggiornamento dell'inventario;
  • c)uso di impianti speciali in difformita' dalle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ferme restando le competenze degli organismi specificatamente costituiti dall'Amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dell'art. 252 del testo unico dell'ordinamento militare.

Testo vigente dal 7 gennaio 2013

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-11-15;236~art11 · fonte del testo