Art. 7 — Copertura dei posti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 agosto 2018, n. 118.
Abrogato dal 31 ottobre 2018
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 agosto 2018, n. 118.
Abrogato dal 31 ottobre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2012 al 31 ottobre 2018. 93 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A, il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla ripartizione dei posti di livello non dirigenziale tra i profili professionali e alla loro distribuzione tra le unita' organizzative e le sedi secondarie. Alla copertura dei posti si provvede attraverso le procedure di mobilita' e le forme di accesso di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, alle quali sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso delle qualita' di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 AGOSTO 2018, N. 118
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;235~art7 · fonte del testo
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