Art. 13 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 agosto 2018, n. 118.
Abrogato dal 31 ottobre 2018
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 9 agosto 2018, n. 118.
Abrogato dal 31 ottobre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2012
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2012 al 31 ottobre 2018. 250 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In relazione a specifiche esigenze delimitate nel tempo, il Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, puo' organizzare strutture temporanee di livello non dirigenziale che operano, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il personale in posizione di comando o analogo provvedimento, in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' inquadrato, a domanda, con effetto immediato nei ruoli dell'Agenzia, previa valutazione positiva e comparativa della professionalita' e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda. L'inquadramento e' subordinato alla disponibilita' del posto nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro, individuato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza definita con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo. Al personale inquadrato e' riconosciuto, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine e' notificato al personale interessato. L'inquadramento e' effettuato dal Direttore non oltre i trenta giorni successivi ed e' modificato qualora, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, l'amministrazione di provenienza riconosca al dipendente interessato un diverso trattamento giuridico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 AGOSTO 2018, N. 118
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;235~art13 · fonte del testo
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