Art. 47 — Disposizioni transitorie

I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle disposizioni vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione della gara. Al fine di contenere l'impatto della disposizione dell'articolo 6, comma 7, sull'organizzazione dell'Agenzia, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento il sistema di contabilita' analitica e' attuato in via sperimentale.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art47 · fonte del testo