Art. 1 — Principi fondamentali

Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attivita' amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' alla normativa fiscale e civilistica vigente. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie. L'Agenzia uniforma, altresi', la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attivita' di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attivita', che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art1 · fonte del testo