L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorche' ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purche':

  • a)tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971;
  • b)al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto;
  • c)le carni cosi' ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche. Per la definizione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. Le carni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE".

Testo vigente dal 28 giugno 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;232~art1 · fonte del testo