Art. 43 — Consulenti dell'ufficio
I consulenti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonche' fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione. Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e' corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni. Ai liberi professionisti, agli esperti o alle societa' di consulenti il compenso e' corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.
Testo vigente dal 1 agosto 1991
