I consulenti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono scelti fra i magistrati ed il personale di qualificata competenza appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, nonche' fra liberi professionisti od esperti dei settori dell'informazione. Ai magistrati e ai dipendenti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e' corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal Garante in rapporto alla durata ed alla rilevanza delle prestazioni. Ai liberi professionisti, agli esperti o alle societa' di consulenti il compenso e' corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare di incarico.

Testo vigente dal 1 agosto 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231~art43 · fonte del testo