Art. 42 — Lavoro straordinario
I dipendenti sono tenuti a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro quando le esigenze di servizio lo richiedano. E' stabilito il limite di duecento ore all'anno per prestazioni oltre l'orario normale, da rendere con le modalita' stabilite dal Garante, su proposta del segretario generale. Il personale addetto allo svolgimento di particolari mansioni o assegnato a particolari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio connesse con l'espletamento delle attivita' di istituto, con motivata determinazione del Garante, puo' essere autorizzato a prestazioni di lavoro straordinario oltre il predetto limite e comunque non oltre le sessanta ore mensili. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le prestazioni di lavoro straordinario derivanti dalla partecipazione a riunioni di gruppi di lavoro.
Testo vigente dal 1 agosto 1991
