Art. 26 — Istruttoria nei procedimenti
L'avvio di un procedimento amministrativo e' comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facolta' di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione puo' aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunita' di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi. In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facolta' di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonche' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria. Il settore procedente puo', in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e puo' disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.
Testo vigente dal 1 agosto 1991
