L'avvio di un procedimento amministrativo e' comunicato con atto scritto ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Nella comunicazione debbono essere indicati l'oggetto del procedimento promosso ed il settore responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Garante, o un funzionario da lui delegato, ha facolta' di convocare i soggetti direttamente interessati, al fine di acquisire dati e chiarimenti sulla situazione da esaminare. Tale convocazione puo' aver luogo anche prima dell'avvio del procedimento ove si ravvisi l'opportunita' di acquisire in via preliminare elementi conoscitivi. In ogni caso i titolari o legali rappresentanti delle imprese e degli enti hanno facolta' di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nonche' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria. Il settore procedente puo', in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e puo' disporre la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Testo vigente dal 1 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231~art26 · fonte del testo