Il settore bilanci ed ispezioni, in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive, provvede:

  • a)ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonche', ove necessario, i bilanci e l'annessa documentazione delle imprese produttrici o distributrici di programmi o concessionarie di pubblicita';
  • b)a compiere in coordinamento con il settore per gli assetti delle imprese editrici e radiotelevisive l'attivita' istruttoria ed ispettiva connessa all'esame dei bilanci;
  • c)a compiere l'attivita' ispettiva rivolta all'accertamento di ogni violazione di legge, da parte delle imprese editrici o radiotelevisive, per cui sia prevista l'irrogazione di sanzioni da parte del Garante. Ai fini dell'attivita' istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, il Garante puo' avvalersi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. Inoltre, con riferimento sia ai soggetti indicati nell'art. 9, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sia a quelli indicati nell'art. 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Garante tramite il settore puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la titolarita' e la situazione patrimoniale e tributaria di imprese radiotelevisive, o editrici di quotidiani o periodici. Qualora le notizie richieste non siano state fornite, ovvero siano giudicate insufficienti o inattendibili dal Garante, questi puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione delle forze di polizia, al fine di accertare la titolarita' delle imprese editoriali e di radiodiffusione e la proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario od organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 1 agosto 1991

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231~art14 · fonte del testo