Per la tenuta del registro nazionale della stampa e di quello delle imprese radiotelevisive, l'Ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti telematici e di informatica. A tal fine, e' costituito un sistema di elaborazione, trasmissione, acquisizione ed archiviazione, analogo al sistema informativo che ha funzionato per il registro nazionale della stampa presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione elettronica dei dati e' diretta, in particolare, a prevenire ed accertare l'insorgenza di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa, nonche' a controllare l'adempimento degli obblighi dei concessionari, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Il settore studi riferisce mensilmente al Garante, sulla base delle acquisizioni elettroniche, la situazione aggiornata degli assetti societari e proprietari, salvo che circostanze particolari richiedano segnalazioni in termini piu' brevi.

Testo vigente dal 1 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;231~art13 · fonte del testo