Alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove non siano entrati in vigore i regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di uno o piu' dei Ministeri di cui al medesimo articolo 55, e nelle more della loro entrata in vigore, si applicano, nell'ordine, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero:

  • a)i regolamenti, emanati ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri soppressi e confluiti nel nuovo Ministero; ovvero, se i regolamenti in vigore sono piu' di uno, si applica il regolamento che prevede il maggior numero di dipendenti assegnati ai predetti uffici;
  • b)le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito in legge dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e le altre disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 18 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;230~art1 · fonte del testo