Art. 50 — Obbligo del lavoro
I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.
Testo vigente dal 22 agosto 2000
