Art. 54 — Lavoro in semilibertà

I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semiliberta' sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semiliberta' esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della liberta'. I condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in semiliberta' versano alla direzione dell'istituto i corrispettivi al netto delle ritenute non appena percepiti.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art54 · fonte del testo