Art. 131 — Incarichi giornalieri

Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneita' del richiedente ad assolvere i compiti relativi. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneita' indicata nel comma 2. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del provveditorato regionale.

Testo vigente dal 22 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art131 · fonte del testo