Art. 14 — Commissione di valutazione

Ai fini del conferimento degli incarichi superiori di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro e' istituita una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento, da un Vice Capo del Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e l'Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della rotazione biennale. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, indennita', emolumenti o rimborsi spese.

Testo vigente dal 3 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-15;63~art14 · fonte del testo