Art. 128 — Entrate

Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale. Le entrate correnti sono costituite:

  • a)dalle rendite patrimoniali;
  • b)dagli interessi sui depositi e su titoli;
  • c)dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
  • d)dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorita' giudiziaria;
  • e)dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa;
  • f)da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;
  • g)dalla vendita di beni mobili fuori uso;
  • h)da entrate eventuali e diverse. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
  • a)ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
  • b)rimborsi di titoli di proprieta';
  • c)lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento;
  • d)finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

Testo vigente dal 1 marzo 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2001 al 1 marzo 2009. 12 parole aggiunte.

aggiunto: e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art128 · fonte del testo