Art. 128 — Entrate
Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale. Le entrate correnti sono costituite:
- a)dalle rendite patrimoniali;
- b)dagli interessi sui depositi e su titoli;
- c)dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
- d)dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell'autorita' giudiziaria;
- e)dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa;
- f)da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;
- g)dalla vendita di beni mobili fuori uso;
- h)da entrate eventuali e diverse. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
- a)ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
- b)rimborsi di titoli di proprieta';
- c)lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento;
- d)finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Testo vigente dal 1 marzo 2009
