Art. 110 — Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui e' compresa la casa mandamentale. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale ((dell'amministrazione penitenziaria.)) ((5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo))

Testo vigente dal 2 febbraio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2000 al 2 febbraio 2001. 8 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… due anni. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione tolto: penitenziaira aggiunto: penitenziaria. 5. L'esecuzione della pena tolto: dell'argasoto si effettua nella case di reclusione. aggiunto: dell'ergastolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-30;230~art110 · fonte del testo