Alle attivita' di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), nella parte in cui introduce l'articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle attivita' di valutazione della conformita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad esclusione delle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attivita'.

Testo vigente dal 15 marzo 2017

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-01-10;23~art3 · fonte del testo