Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:

  • a)organismo nazionale di accreditamento: unico organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attivita' di accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
  • b)accreditamento: attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
  • c)organismo di valutazione della conformita': un organismo accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere determinate attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
  • d)valutazione della conformita': procedura con la quale un organismo di valutazione della conformita' dimostra che sono rispettate le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica o a un organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
  • e)organismo di certificazione: un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di certificazione delle persone fisiche di cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui all'articolo 8, comma 2;
  • f)organismo di controllo indipendente: un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
  • g)organismo di attestazione di formazione: organismi certificati dagli organismi di valutazione della conformita' per rilasciare attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008 in conformita' all'Allegato C al presente decreto;
  • h)tariffario: documento che definisce le tariffe per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati di conformita' rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e);
  • i)camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
  • l)Registro telematico nazionale: Registro telematico delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15;
  • m)Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16;
  • n)operatore: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
  • 1)libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilita' di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilita' di concedere l'accesso a terzi;
  • 2)controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
  • 3)il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantita' di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Testo vigente dal 9 gennaio 2019

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146~art2 · fonte del testo