Art. 2 — Esclusioni dall'amnistia

L'amnistia non si applica:

  • a)ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648- ter del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato art. 648- bis;
  • b)ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
  • c)alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, e' divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che a tale data sia pendente il relativo processo penale. I procedimenti in corso per i reati di cui all'art. 1 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avra' comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa e' presentata da soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne da' notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 204/1996

    Questione infondata
    17 giugno 1996

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, denunziato nella parte in cui, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa di condono, prevede che il termine di prescrizione del reato rimanga sospeso fino a quando l'ufficio finanziario, evitando ogni ritardo, non abbia comunicato al giudice la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia. La norma, infatti, non appare di per sé irragionevole, in considerazione del fatto che la concessione del beneficio risulta essere subordinata all'avvenuto adempimento dell'obbligo tributario, mentre la denunciata disparità di trattamento, conseguente alla maggiore o minore solerzia degli uffici finanziari nel fornire al giudice la risposta, circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del provvedimento di cui trattasi, appare risolversi in una mera disparità di fatto dovuta al pratico funzionamento di un servizio e come tale inidonea a sorreggere censure di incostituzionalità. - Cfr. O. nn. 505/1987 e 1059/1988, sul principio ripetutamente affermato, secondo cui al giudice della legittimità delle leggi spetta solo di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per sé arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalità della norma. red.: A.M. Marini

    Art. 2 Concessione di amnistia per reati tributari · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-20;23~art2 · fonte del testo