All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 28.485.891 per l'anno 2023, a euro 11.303.504 per l'anno 2024, a euro 11.333.719 per l'anno 2025, a euro 11.363.935 per l'anno 2026, a euro 11.394.151 per l'anno 2027, a euro 11.424.366 per l'anno 2028, a euro 11.454.582 per l'anno 2029, a euro 11.484.797 per l'anno 2030, a euro 11.515.013 per l'anno 2031, a euro 11.545.229 a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
- a)quanto a euro 28.455.675 per l'anno 2023 ed euro 11.243.072 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;
- b)quanto a euro 30.216 per l'anno 2023, a euro 60.432 per l'anno 2024, a euro 90.647 per l'anno 2025, a euro 120.863 per l'anno 2026, a euro 151.079 per l'anno 2027, a euro 181.294 per l'anno 2028, a euro 211.510 per l'anno 2029, a euro 241.725 per l'anno 2030, a euro 271.941 per l'anno 2031, a euro 302.157 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. Il Ministero dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 6 febbraio 2024
