All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 28.485.891 per l'anno 2023, a euro 11.303.504 per l'anno 2024, a euro 11.333.719 per l'anno 2025, a euro 11.363.935 per l'anno 2026, a euro 11.394.151 per l'anno 2027, a euro 11.424.366 per l'anno 2028, a euro 11.454.582 per l'anno 2029, a euro 11.484.797 per l'anno 2030, a euro 11.515.013 per l'anno 2031, a euro 11.545.229 a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

  • a)quanto a euro 28.455.675 per l'anno 2023 ed euro 11.243.072 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007;
  • b)quanto a euro 30.216 per l'anno 2023, a euro 60.432 per l'anno 2024, a euro 90.647 per l'anno 2025, a euro 120.863 per l'anno 2026, a euro 151.079 per l'anno 2027, a euro 181.294 per l'anno 2028, a euro 211.510 per l'anno 2029, a euro 241.725 per l'anno 2030, a euro 271.941 per l'anno 2031, a euro 302.157 a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. Il Ministero dell'Economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 febbraio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-01;228~art7 · fonte del testo