Art. 67 — Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
- a)presidente: il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;
- b)componenti: due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;
- c)segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Testo vigente dal 17 gennaio 1998
