Art. 67 — Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:

  • a)presidente: il direttore amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;
  • b)componenti: due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell'ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;
  • c)segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art67 · fonte del testo