Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1988 al 23 ottobre 2005. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunita' europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. La decadenza e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;224~art14 · fonte del testo
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