Art. 11 — Danno risarcibile
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Abrogato dal 23 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1988 al 23 ottobre 2005. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
tolto: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
tolto: b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di lire settecentocinquantamila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;224~art11 · fonte del testo
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