Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea delle commissioni di sezione nei termini di cui al precedente art. 42, sono sottoposti al consiglio di amministrazione. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una relazione illustrativa alla quale va allegata la relazione del collegio dei revisori.
Testo vigente dal 9 giugno 1995
