Art. 3 — Autonomia statutaria e organizzativa
Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.
Abrogato dal 29 agosto 2017
Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.
Abrogato dal 29 agosto 2017
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2010 al 29 agosto 2017. 227 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco e' riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco. Lo Statuto e' deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed e' sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della difesa. Lo Statuto determina:
tolto: a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;
tolto: b) le modalita' di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;
tolto: c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:
tolto: a) criteri e modalita' per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalita' ed onorabilita';
tolto: b) gestione del personale;
tolto: c) definizione delle aree di responsabilita' delle strutture interne;
tolto: d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;
tolto: e) criteri e modalita' per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;222~art3 · fonte del testo
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