Art. 2 — Contenuti minimi
Articolo abrogato dal d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Abrogato dal 20 agosto 2009
Articolo abrogato dal d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal d. lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Abrogato dal 20 agosto 2009
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2003 al 20 agosto 2009. 551 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Il PSC e' specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
tolto: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
tolto: 1) l'indirizzo del cantiere;
tolto: 2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere;
tolto: 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
tolto: b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
tolto: c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
tolto: d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
tolto: 1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
tolto: 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;
tolto: 3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
tolto: e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;
tolto: f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;
tolto: g) le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonche' della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
tolto: h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonche' nel caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
tolto: i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita' dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonche' l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
tolto: l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia' redatta. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, e' riportato nell'allegato I.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N.81, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-03;222~art2 · fonte del testo
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