Art. 19 — Disposizione transitoria

Al personale in servizio presso l'ENAV alla data di entrata in vigore del presente regolamento gia' in possesso della qualifica di esperto di assistenza al volo, e' attribuita la titolarita' della licenza di cui all'articolo 2 e delle abilitazioni, se in corso di validita', di cui all'articolo 5, fermo restando quanto previsto in tema di rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 3. L'iscrizione del personale civile e militare addetto al servizio pubblico di informazioni al volo, all'apposito albo previsto dall'articolo 735 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1966, n. 665, sara' disciplinato ai sensi del medesimo articolo 735, apportando le necessarie correzioni ed integrazioni al presente regolamento.

Testo vigente dal 9 agosto 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222~art19 · fonte del testo