Art. 12 — Requisiti psicofisici

Gli aspiranti al conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneita' psicofisica richiesta per l'esercizio delle funzioni previste dalla licenza. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere all'accertamento dei requisiti psicofisici ed alla certificazione dell'idoneita', al conseguimento della licenza e delle abilitazioni. Le organizzazioni sanitarie di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica.

Testo vigente dal 9 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222~art12 · fonte del testo