Art. 5 — Abrogazioni
Provvedimento abrogato dal decreto 23 ottobre 2024, n. 172.
Abrogato dal 10 dicembre 2024
Provvedimento abrogato dal decreto 23 ottobre 2024, n. 172.
Abrogato dal 10 dicembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2023 al 10 dicembre 2024. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonche' l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 23 OTTOBRE 2024, N. 172
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-10-25;221~art5 · fonte del testo
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