Art. 7 — Contratti di solidarietà
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Abrogato dal 24 settembre 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 2000 al 24 settembre 2015. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo piu' razionale impiego, presenta o invia la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'ufficio indicato nell'articolo 11, corredata dalla documentazione richiesta. Nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme vigenti, l'accordo di cui al comma 1 non puo' avere validita' superiore ai ventiquattro mesi. La relativa domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonche' ogni eventuale domanda di proroga, puo' essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;218~art7 · fonte del testo
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