Attivita' libero-professionale dei medici del Corpo di polizia penitenziaria Ai medici del Corpo di polizia penitenziaria non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia e nei procedimenti medico-legali nei quali sono coinvolte, quali controparti, le predette amministrazioni.

Testo vigente dal 14 gennaio 2025

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;217~art18 · fonte del testo