I prodotti contenenti le seguenti fibre di amianto, per le quali non e' previsto divieto di immissione in commercio e commercializzazione, devono essere etichettati in conformita' alle disposizioni previste dall'allegato 2:

  • a)crocidolite: CAS n. 12001-28-4;
  • b)crisotilo: CAS n. 12001-29-5;
  • c)amosite: CAS n. 12172-73-5;
  • d)antofillite: CAS n. 77536-67-5;
  • e)actinolite: CAS n. 77536-66-4;
  • f)tremolite: CAS n. 77536-68-6.

Testo vigente dal 20 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;215~art5 · fonte del testo