Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti che la contengono. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'immissione sul mercato, la commercializzazione, nonche' l'installazione o messa in opera dei prodotti contenenti crocidolite, di cui all'allegato 1, punto 2.1, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991. Sono vietate l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti contenenti fibre di amianto, indicati nell'allegato 1, punto 1.2. In deroga a quanto previsto dal comma 3, l'immissione sul mercato e la commercializzazione dei prodotti indicati nell'allegato 1, punto 2.2, salvo quanto previsto dall'art. 5, sono consentite fino al 30 aprile 1991. Con decreti del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1990, i termini delle deroghe previste dai commi 2 e 4 possono essere motivatamente prorogati di non oltre due anni e per una sola volta, in caso di accertata perdurante impossibilita' di sostituzione delle fibre di amianto con altri prodotti e sostanze non pericolosi.

Testo vigente dal 20 giugno 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-05-24;215~art4 · fonte del testo