Art. 18 — Disposizioni finali e abrogazioni

Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 29 novembre 2023, n. 210.

Abrogato dal 12 gennaio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2021 al 12 gennaio 2024. 93 parole tolte, 12 parole aggiunte.

tolto: Con decreti motivati dell'Avvocato generale, sulla base di criteri di economicita', funzionalita', accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali, possono essere definiti in dettaglio i compiti degli Uffici dirigenziali stabiliti dal presente decreto e rideterminate le articolazioni dei servizi definite dal presente decreto. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2023, N. 210

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-10-29;214~art18 · fonte del testo