Art. 1 — Ambito d'applicazione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Abrogato dal 7 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Abrogato dal 7 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 2006 al 7 ottobre 2011. 97 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-12;214~art1 · fonte del testo
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