Art. 9 — Disposizioni in tempo di guerra
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 2002 al 9 ottobre 2010. 57 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto di seguito stabilito:
tolto: a) il rapporto informativo e' compilato anche per servizi di durata inferiore a sessanta giorni;
tolto: b) la conservazione della documentazione caratteristica e' disciplinata da disposizioni particolari adottate dagli Stati maggiori di forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-08;213~art9 · fonte del testo
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