Art. 7 — Funzioni
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 23 maggio 2014. 280 parole tolte, 12 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il Corpo delle capitanerie di porto, svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero, nelle seguenti materie:
tolto: a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attivita' di formazione, qualificazione ed addestramento;
tolto: b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
tolto: c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
tolto: d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
tolto: e) personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;
tolto: f) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
tolto: g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
tolto: h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
tolto: i) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 72
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;211~art7 · fonte del testo
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