La Commissione nazionale cura la redazione e l'aggiornamento dell'opuscolo informativo da consegnare al richiedente all'atto della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 10 del decreto, in cui sono contenute tutte le informazioni necessarie relative al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, l'opuscolo illustra:

  • a)le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, consistente nell'attribuzione dello status di rifugiato e di titolare della protezione sussidiaria, nonche' i criteri per l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive eventuali modifiche;
  • b)le garanzie riconosciute ai richiedenti nel corso della procedura ed i loro obblighi, ed in particolare le conseguenze di un eventuale allontanamento ingiustificato dai centri, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto;
  • c)i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
  • d)le prestazioni sanitarie e le modalita' per riceverle;
  • e)le modalita' di accesso al gratuito patrocinio;
  • f)le modalita' di iscrizione del minore alle scuole dell'obbligo, di accesso ai servizi per l'accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento ed in possesso del permesso di soggiorno, di accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionale;
  • g)l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale;
  • h)informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito. L'opuscolo di cui al comma 1 e' tradotto nelle lingue indicate dall'articolo 10, comma 4, del decreto e nelle altre ritenute necessarie dalla Commissione nazionale ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 5 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-01-12;21~art15 · fonte del testo